DOCUMENTO

 

 

 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI R0MA


Il sottoscritto Eugenio Giulianelli nato a Rimini il 13/10/38 e residente in Rimini Via Barzilai n°29 C.F. GLNGNE38R13H294H nella qualità di Presidente dei Federalisti Democrati Europei,
espone
Il 4 giugno 2002 veniva inviata racc. al Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, al fine di un Suo intervenuto, allo scopo di far rientrare lo sciopero che i magistrati hanno proclamato per il 20/06/02, in quanto questi non condividono lo schema di legge recante: “ delega al governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità” (approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 marzo 2002).
Il codice di autoregolamentazione della categoria consente l’esercizio del diritto di sciopero, con la salvaguardia di talune situazioni connesse alla struttura dei procedimenti giudiziari.
La suddetta garanzia viene attuata attraverso la individuazione dei c.d. “servizi essenziali” che debbono comunque essere garantiti nel periodo di astensione, che non può superare i giorni tre.
L’art. 4 del codice di autoregolamentazione, in relazione alla legge 12 giugno 1990 n°146 individua le categorie di servizi essenziali nel settore giustizia, nei:
- processi relativi ai licenziamenti e sommari di natura cautelare;
- processi con imputati detenuti, e in relazione al compimento di atti urgenti, e processi relativi a reati per cui è imminente la prescrizione;
- procedimenti in cui la efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;
Il codice penale sanziona, all’art. 340, il delitto di interruzione di pubblico servizio, integrato dalla condotta di chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizione di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico, ovvero di un servizio di pubblica necessità.
In vero i limiti del criterio dei “servizi essenziali” previsti dal codice di autoregolamentazione emanato dagli organismi di categoria della Magistratura, non escludono, in caso di astensione collettiva, la possibile integrazione della fattispecie di reato di cui alla citata norma.
Infatti la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “ per la configurabilità del delitto di cui all’art.340 c.p. non è necessario che l’azione di interruzione si riferisca al servizio nel suo complesso, ma è sufficiente che sia interrotta o turbata una singola funzione o prestazione;
ciò in quanto, sul piano testuale il turbamento è riferito alla regolarità dell’ufficio e del servizio, per la cui alterazione basta realizzare anche solo una discontinuità parziale di singole attività” (Cass. 11 febbraio 1998).
Ebbene, a meno che non si voglia individuare una categoria di servizi e, di conseguenza, di cittadini di serie b, è evidente che tutta la funzione giustizia rappresenta un servizio essenziale, quindi già solo per questo inderogabile.
E’ infatti di tutta evidenza il gravissimo disservizio e la inaccettabile disfunzione che una astensione in blocco della categoria verrebbe a creare nel settore giustizia.
Né si ritiene che la semplice emanazione del codice di autoregolamentazione, che non può essere valutato alla stregua di un provvedimento legislativo quale fonte primaria, possa rientrare nella clausola di riserva di cui al primo comma dell’art. 340 c.p.
Per quanto sopra esposto, il sottoscritto

CHIEDE

Che l’Ecc.mo Procuratore della Repubblica di Roma voglia valutare la eventuale sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge al fine di avviare d’ufficio un procedimento penale nei confronti dei responsabili dei fatti descritti, affinché gli stessi siano puniti per tutti i reati che la competente Autorità Giudiziaria riterrà doversi ravvisare nei fatti di cui in narrativa.

CHIEDE

Inoltre, che l’eventuale provvedimento di archiviazione relativo al procedimento eventuale avviato per i fatti di cui al presente esposto, venga

COMUNICATO

Ai sensi dell’art. 408 c.p.p presso il proprio studio, sito in Rimini C.so Giovanni XXIII n° 80 ove elegge all’uopo domicilio.
Con osservanza.
Rimini, li 05/08/02
Eugenio Giulianelli