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ALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI R0MA |
Il sottoscritto Eugenio Giulianelli nato a Rimini il 13/10/38 e residente
in Rimini Via Barzilai n°29 C.F. GLNGNE38R13H294H nella qualità
di Presidente dei Federalisti Democrati Europei,
espone
Il 4 giugno 2002 veniva inviata racc. al Presidente della Repubblica,
Carlo Azeglio Ciampi, al fine di un Suo intervenuto, allo scopo di far
rientrare lo sciopero che i magistrati hanno proclamato per il 20/06/02,
in quanto questi non condividono lo schema di legge recante: delega
al governo per la riforma dellordinamento giudiziario e disposizioni
in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle
funzioni di legittimità (approvato dal Consiglio dei Ministri
nella seduta del 14 marzo 2002).
Il codice di autoregolamentazione della categoria consente lesercizio
del diritto di sciopero, con la salvaguardia di talune situazioni connesse
alla struttura dei procedimenti giudiziari.
La suddetta garanzia viene attuata attraverso la individuazione dei c.d.
servizi essenziali che debbono comunque essere garantiti nel
periodo di astensione, che non può superare i giorni tre.
Lart. 4 del codice di autoregolamentazione, in relazione alla legge
12 giugno 1990 n°146 individua le categorie di servizi essenziali
nel settore giustizia, nei:
- processi relativi ai licenziamenti e sommari di natura cautelare;
- processi con imputati detenuti, e in relazione al compimento di atti
urgenti, e processi relativi a reati per cui è imminente la prescrizione;
- procedimenti in cui la efficacia di un provvedimento decada se non convalidato
o confermato entro termini perentori;
Il codice penale sanziona, allart. 340, il delitto di interruzione
di pubblico servizio, integrato dalla condotta di chiunque, fuori dei
casi preveduti da particolari disposizione di legge, cagiona una interruzione
o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico, ovvero
di un servizio di pubblica necessità.
In vero i limiti del criterio dei servizi essenziali previsti
dal codice di autoregolamentazione emanato dagli organismi di categoria
della Magistratura, non escludono, in caso di astensione collettiva, la
possibile integrazione della fattispecie di reato di cui alla citata norma.
Infatti la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel
senso che per la configurabilità del delitto di cui allart.340
c.p. non è necessario che lazione di interruzione si riferisca
al servizio nel suo complesso, ma è sufficiente che sia interrotta
o turbata una singola funzione o prestazione;
ciò in quanto, sul piano testuale il turbamento è riferito
alla regolarità dellufficio e del servizio, per la cui alterazione
basta realizzare anche solo una discontinuità parziale di singole
attività (Cass. 11 febbraio 1998).
Ebbene, a meno che non si voglia individuare una categoria di servizi
e, di conseguenza, di cittadini di serie b, è evidente che tutta
la funzione giustizia rappresenta un servizio essenziale, quindi già
solo per questo inderogabile.
E infatti di tutta evidenza il gravissimo disservizio e la inaccettabile
disfunzione che una astensione in blocco della categoria verrebbe a creare
nel settore giustizia.
Né si ritiene che la semplice emanazione del codice di autoregolamentazione,
che non può essere valutato alla stregua di un provvedimento legislativo
quale fonte primaria, possa rientrare nella clausola di riserva di cui
al primo comma dellart. 340 c.p.
Per quanto sopra esposto, il sottoscritto
Che lEcc.mo Procuratore della Repubblica di Roma voglia valutare
la eventuale sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge al fine di
avviare dufficio un procedimento penale nei confronti dei responsabili
dei fatti descritti, affinché gli stessi siano puniti per tutti
i reati che la competente Autorità Giudiziaria riterrà doversi
ravvisare nei fatti di cui in narrativa.
Inoltre,
che leventuale provvedimento di archiviazione relativo al procedimento
eventuale avviato per i fatti di cui al presente esposto, venga
Ai
sensi dellart. 408 c.p.p presso il proprio studio, sito in Rimini
C.so Giovanni XXIII n° 80 ove elegge alluopo domicilio.
Con osservanza.
Rimini, li 05/08/02
Eugenio Giulianelli |