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Rimini, li 12/06/02

Lettera aperta Al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi

Chiarissimo Presidente

autorevolmente più volte Lei è intervenuto, allo scopo di farlo rientrare, sullo sciopero che i magistrati hanno proclamato perché non condividono lo schema di legge recante: “ delega al governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità” (approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 marzo 2002).

Noi condividiamo la necessità del rispetto del principio da Lei più volte ribadito di preservare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

Signor Presidente Il codice di autoregolamentazione della categoria consente l’esercizio del diritto di sciopero, con la salvaguardia di talune situazioni connesse alla struttura dei procedimenti giudiziari.

La suddetta garanzia viene attuata attraverso la individuazione dei c.d. “servizi essenziali” che debbono comunque essere garantiti nel periodo di astensione, che non può superare i giorni tre.

L’art. 4 del codice di autoregolamentazione, in relazione alla legge 12 giugno 1990 n°146 individua le categorie di servizi essenziali nel settore giustizia, nei:

- processi relativi ai licenziamenti e sommari di natura cautelare;

- processi con imputati detenuti, e in relazione al compimento di atti urgenti, e processi relativi a reati per cui è imminente la prescrizione;

- procedimenti in cui la efficacia di un provvedimento decada se non conva- lidato o confermato entro termini perentori;

Il codice penale sanziona, all’art. 340, il delitto di interruzione di pubblico servi- zio, integrato dalla condotta di chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizione di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico, ovvero di un servizio di pubblica necessità.

Invero i limiti del criterio dei “servizi essenziali” previsti dal codice di autoregola- mentazione emanato dagli organismi di categoria della Magistratura, non esclu- dono, in caso di astensione collettiva, la possibile integrazione della fattispecie di reato di cui alla citata norma.

Infatti la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “ per la configu- rabilità del delitto di cui all’art.340 c.p. non è necessario che l’azione di interru- zione si riferisca al servizio nel suo complesso, ma è sufficiente che sia interrotta o turbata una singola funzione o prestazione;

ciò in quanto, sul piano testuale il turbamento è riferito alla regolarità dell’ufficio e del servizio, per la cui alterazione basta realizzare anche solo una discontinuità parziale di singole attività” (Cass. 11 febbraio 1998).

Ebbene, a meno che non si voglia individuare una categoria di servizi e, di conseguenza, di cittadini di serie b, è evidente che tutta la funzione giustizia rappresenta un servizio essenziale, quindi già solo per questo inderogabile.

E’ infatti di tutta evidenza il gravissimo disservizio e la inaccettabile disfunzione che una astensione in blocco della categoria verrebbe a creare nel settore giustizia.

Né si ritiene che la semplice emanazione del codice di autoregolamentazione, che non può essere valutato alla stregua di un provvedimento legislativo quale fonte primaria, possa rientrare nella clausola di riserva di cui al primo comma dell’art. 340 c.p.

Signor Presidente nella sua qualità di Presidente del C.S.M. Le chiediamo un autorevole intervento per far rientrare l’ultimatum illegittimo dei magistrati in quanto il popolo, che legittima il potere in forza del quale la magistratura esercita la propria funzione istituzionale, non capirebbero perché un potere si arroga poteri e competenze che non gli appartengono.

Il Presidente FDE
Eugenio Giulianelli