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PETIZIONE

Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai Singoli Ministri
I sotto elencati cittadini italiani richiedono l’emissione del Decreto Legge a norma dell’art. 77 comma 2 della Costituzione per una riforma più equilibrata del settore assicurativo.
Riforma che riveste carattere di necessità e urgenza determinati dall’imposizione delle tariffe da parte delle Assicurazioni mediante i premi delle polizze RCA.
ESPONGONO
La normativa che disciplina il delicato settore della responsabilità civile da infortunistica stradale, a partire dalla fondamentale legge 990/69, ha subito vari modifiche e integrazioni, non tutti coerenti e pregevoli.
Giova rammentare che quella normativa (meritevole di aver introdotto l’obbligatorietà assicurativa in ambito automobilistico) aveva permesso all’impresa assicuratrici di raddrizzare i bilanci disses- tati. Giova precisare altresì che da allora introiti e uscite per le compagnie si sono sostanzialmente equivalsi fino al 2001, anno nel quale si sono registrati notevoli incrementi di utili nel settore ( ben duemilasettecentotrentadue milioni di euro). (Quotidiano Nazionale del 24/04/03)
Ben si comprende, quindi, come il tema della disciplina del settore infortunistico incida considere- volmente sul problema, socialmente più avvertito, del caro premi.
Se calano i risarcimenti perché non diminuiscono correlativamente i premi, anzi crescono a dismisura?
- Invero, persino le modifiche più recenti, ispirate alla tutela dei diritti dei cittadini-consumatori, celano ingiustificati privilegi in capo alle imprese assicuratrici. E’ sufficiente considerare la norma penale introdotta con la legge 273/2002, gli effetti della legge 57/2001 e la cosidetta patente a punti oltre agli aumenti indiscriminati dei premi di polizza, per constatare l’assenza di un efficace sistema di controllo e sanzionatorio (anche penale) dell’operato delle imprese di assicurazione.
Infatti:
- la legge n° 576/1982 ha istituito L’ “Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'interesse collettivo" o “ISVAP” per il controllo delle Assicurazioni, ma vieta allo stesso (art. 5) di comunicare quali compagnie sono sanzionate per violazioni di norme;
- la legge n° 57/2001 ha introdotto il valore calmierato per ogni punto di danno biologico nelle c.d. lesioni “micropermanenti”, consentendo in buona sostanza alle compagnie d'assicurazioni un forte risparmio economico rispetto alle tabelle applicate dai Tribunali. Data l’incidenza statistica del fenomeno, non può trascurarsi che si è trattato di un clamoroso “regalo” al settore assicurativo. Basti il seguente esempio strutturato sull'ipotesi più frequente, ossia il tipico “colpo di frusta”: con le tabelle del Tribunale di Bologna danno biologico 2% moltiplicato per il coefficienti di capitalizzazione relativa all'età del soggetto interessato, ipotesi 26 anni, pari a 18,557 moltiplicato per il valore per punto (la tabella prevede che da 1 a 3 è di Lit. 201.034 e da 4 a 26 è uguale a Lit. 267.175), si ha una quantificazione del danno pari a 2 X 201.034 X 18,557 = Lit. 7.461.175, mentre in base alla nuova legge il risarcimento è di sole Lit. 2.429.000. Inoltre il danno morale è determinato dall'invalidità temporanea totale e parziale più il danno biologico; poiché il danno biologico si riduce di 2/3 e il danno morale si calcola su di esso, si ha un'evidente ulteriore riduzione del risarcimento totale del danno.
- La legge n° 273 de1 12.12.2002 ha modificato l'art. 5 della legge 576/82, nella parte che vieta all'ISVAP di comunicare informazioni al Ministero delle Attività Produttive relative alle tariffe RCA, ma non ha intaccato il divieto di comunicazioni sulle Assicurazioni soggette a sanzioni da parte dell'Istituto di vigilanza; ha, altresì, modificato l'articolo 642 del codice penale, includendovi la responsabilità degli automobilisti in caso d'aggravamento del danno subito, ma non ha sanzionato coloro che liquidano il danno al di sotto del loro giusto valore, approfittando dell’inesperienza del danneggiato non assistito da un legale.
La legge del 1 agosto 2003 n° 214 (denominata patenti a punti) ha prodotto una riduzione delle mortalità e delle lesioni pari al 22,7%.
La legge da ultimo citata ha avuto un iter parlamentare che si è concluso in pochi mesi, mentre ancora si attende il Decreto Ministeriale attuativo dell’art. 3 della legge 5 marzo 2001 n° 57, che doveva essere emanato "entro 90 giorni dall’entrata in vigore –21/3/01- . (il Ministero è stato da noi fatto oggetto di un esposto alla Procura della Repubblica di Roma nel giugno del 2002 per l’omessa emanazione del Decreto- archiviato-).
Quale la morale: quando si tratta di disciplinare e sanzionare i comportamenti ascrivibili al cittadino, le norme sono immediatamente emesse, mentre quando tale regola riguarda i poteri "forti", le norme hanno un iter lunghissimo.
Per le suddette ragioni,
chiedono
di farVi promotore per l'emissione di un Decreto Legge per coordinare l’emergenza nel settore al fine di ridefinire e bilanciare i diritti degli automobilisti con quelli delle assicurazioni e a tale fine di
provvedere
l) all'abolizione dell'art. 5 L. 576/82 per la parte in cui vieta all'ISVAP di divulgare le notizie che attengono ai provvedimenti presi da quest’ultima nei confronti delle assicurazioni.
2) all’inserimento nella banca dati, istituita dalla legge 26/05/2000 n° 137 comma 5 quater, a far data dal 1 gennaio 2001, degli atti di citazione dei cittadini contro le assicurazioni e, in particolare:
- il cittadino che agisce deve notificare l'atto di citazione anche all'organo che gestisce la banca dati sinistri;
- se la causa si conclude con una sentenza la segreteria del giudice che 1'ha emessa dovrà comunicarla all'organo;
- in caso di abbandono della causa l'Assicurazione e la parte attrice devono comunicare al suddetto organo i termini della transazione intercorsa;
- l 'organo mensilmente dovrà inviare i risultati delle cause in ogni modo concluse all'ISVAP per i provvedimenti previsti dalle norme in vigore.
3) tramite il Ministero delle Finanze, mediante i suoi organi, a verificare annualmente che il bilancio del ramo RCA delle Assicurazioni sia a pareggio. Eventuali sbilanciamenti saranno l’anno successivo compensati.
- la violazione dovrà essere sanzionata con la chiusura dell’attività assicurativa da un
minimo di mesi uno ad un massimo di mesi sei.
4) Alla modifica dell'art. 642 del codice penale, modificato dall'art. 24 L. 273/2002, inserendo il seguente comma: “alla stessa pena soggiacciono coloro che per conto dell'assicurazione non hanno valutato equamente il danno, in dispregio dei valori legali di riferimento o non attenendosi alle tabelle in uso, inducendo la falsa convinzione nel danneggiato della congruità della liquidazione proposta ed accettata, quando il vantaggio economico conseguito è superiore al 10 % di quanto liquidato”.