FEDERALISTI DEMOCRATICI EUROPEI
 
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STATUTO DEI FEDERALISTI DEMOCRATICI EUROPEI
 DELLA NAZIONE ITALIA
 
 
Art. 1 - Finalità
Il "MOVIMENTO  DEI FEDERALISTI DEMOCRATICI EUROPEI"  è una associazione di persone che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche, liberali, Federaliste, laiche e riformiste al servizio dei cittadini Europei.
La sua attività politica si svolgerà in ambito sociale, culturale, economico, formativo, su tutto il territorio europeo, promovendo l’impegno socio politico di tutti i cittadini dell’Unione al fine di favorire la formazione di una società ove siano riconosciuti e tutelati gli inviolabili ed inalienabili diritti di ciascun uomo alla vita, alla libertà ed al perseguimento della felicità.
 
Art. 2 - Simbolo
Il simbolo del "Movimento Dei Federalisti Democratici Europei" è costituito da un cerchio con sfondo azzurro. Essoracchiude  al centro un ellisse con sfondo blu ove è impressa la parola FDE. di colore bianco. Dal margine dell'elisse parte una  spirale formata da 28 stelle, all'interno della quale vi è una fascia di colore celeste chiaro; all'inizio di  quest'ultima è posizionata l'immagine di un Airone. Il Consiglio della Federazione, potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo e al contrassegno le modifiche ritenute più opportune. Tutti i simboli utilizzati nel tempo o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più in uso, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio del F.D.E.
 
Art. 3 – Denominazione
Il movimento politico è denominato "FEDERALISTI  DEMOCRATICI  EUROPEI" il cui acronimo è FDE.
 
Art. 4 - L’appartenenza al movimento dei “Federalisti Democratici Europei”.
Il movimento dei F.D.E. è aperto alla partecipazione di quanti si riconoscono nei suoi ideali e nei suoi programmi. Ai soci, agli aderenti, agli elettori, è assicurata, in varie forme, la partecipazione alla vita del Movimento.
I soci concorrono all’attività del Movimento; partecipano, con elettorato attivo e passivo, all’elezione degli organi statutari, assumono i doveri e le responsabilità inerenti alla loro condizione.
Sono aderenti coloro che operano in realtà esterne di carattere sociale, culturale, sindacale, e che intendono sostenere l’impegno del Movimento pur senza esserne soci. Gli aderenti partecipano alla elaborazione dei programmi e alla loro attuazione e possono essere cooptati, quali componenti con voto consultivo, negli organi direttivi ai diversi livelli.
Gli organi del Movimento possano chiamare i cittadini a dare il loro contributo sulle singole materie d’interesse della comunità.
 
Art. 5 - Le formazioni associative
Il Movimento favorisce l’attività di libere aggregazioni e movimenti, che intendono partecipare attivamente alla vita politica, in particolare quelli di giovani, donne e anziani interessati ai temi della famiglia, del lavoro, della cultura, del volontariato, della difesa dell’ambiente, dell'ordine pubblico, dell'economia .
Spetta alla Direzione nazionale e alle Direzioni regionali riconoscere le formazioni associative rispettivamente a diffusione nazionale o regionale e regolare la loro partecipazione alla vita interna e agli organismi del Movimento.
Il Movimento stabilisce forme di intesa e collaborazione con associazioni, gruppi e movimenti che si propongono obiettivi in consonanza con i propri  orientamenti. A tal fine può costituire consulte o sezioni d’ambiente o altri organismi composti anche da non soci.
Nella scelta delle candidature alle cariche istituzionali, il Movimento si ispira a criteri che contemperino l’esigenza di tener conto della preparazione alla politica, con quella di fare da tramite per la presenza nelle istituzioni di persone che siano espressione diretta della società.
A tal fine possono essere indette consultazioni primarie per la scelta dei candidati, su delibera dei Consiglieri dei corrispondenti organi del Movimento. La lista dei partecipanti viene resa pubblica. I partecipanti alle primarie e i candidati si impegnano a sostenere la linea politica del Movimento.
 
Art. 6 - Gli ambiti di autonomia
Il movimento F D E riconosce, nel rispetto dello Statuto, autonomia alle sue articolazioni locali, Regionali e nazionali.
Conformemente alla sua ispirazione, il Movimento fonda il suo ordinamento interno sul principio della sussidiarietà, sulla valorizzazione delle forme organizzative e dei modelli di attività che rappresentano l’autonomo apporto delle varie realtà.
Agli organi Federali Nazionali del movimento è attribuita potestà normativa,  nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni Federali al fine di disciplinare, in modo adeguato alle diverse realtà, gli schemi organizzativi e funzionali applicabili nel proprio ambito territoriale e di decidere la condotta da seguire in materia elettorale e nelle sedi istituzionali di competenza nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Congresso della Federazione.
 
Art. 7 - Definizioni territoriali di:
Europa = è l'ambito territoriale corrispondente all'estensione territoriale del Parlamento Europeo comprendente gli stati che ne fanno parte.
Nazione = è l'ambito territoriale di uno Stato
Circoscrizione = è l'estensione territoriale in cui è diviso il territorio per le Circoscrizini elettorali europee.
Regione, Dipartimento, Lander,  ecc.= è l'estensione territoriale in cui è istituituzionalmente diviso il territorio di ogni singola Nazione.
Provincia = è l'estensione territoriale che comprende più Comuni ed in cui viene suddivisa la regione.
Comune = è l'ente territoriale elementare definito e circoscritto da particolari pertinenze storiche o tradizionali.
Quartiere = è l'estensione territoriale in cui un comune viene suddiviso per esigenze amministrative.
 
ORGANI DELLE NAZIONI
Art. 8 - Organi  Nazionali
Sono organi del movimento a livello Nazionale:
il Coordinatore della Nazione;
il Consiglio della Nazione;
i Comitati della Nazione;
Il Collegio dei revisori dei Conti Nazionale;
il Collegio Nazionale dei probiviri;
il Comitato Amministrativo Nazionale;
Segretario Amm.vo Nazionale;
Responsabile di settore:
Organizzazione; propaganda; Enti locali; Formazione.
 
Art.9 - Organi Regionali
il Coordinatore della Regione;
il Consiglio Regionale;
il Comitato della Regione o del Dipartimento;
il Collegio dei probiviri;
L'Amministrazione;
 
Art.10 - Organi Provinciali
il Congresso Provinciale;
il Segretario Provinciale;
il Consiglio Provinciale;
Responsabili di settore:
 
Art.11 - Organi Comunali
l'Assemblea Comunale
il Segretario Cittadino – Comunale-
Il consiglio direttivo
 
Art.12 - Organi dei Quartieri
il Coordinatore cittadino
il comitato cittadino.
 
ASSETTO NAZIONALE
Art. 13 - Il Coordinatore Nazionale.
Il Presidente della Federazione nomina per ogni Nazione il Coordinatore Nazionale il quale rappresenta politicamente e legalmente il movimento dei Federalisti Democratici Europei di fronte ai terzi ed in giudizio nella propria Nazione. Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento. Dura in carica tre anni ovvero per il minor periodo determinato dal Presidente della Federazione.
Esegue e coordina le direttive del Congresso della Federazione; convoca e presiede il Consiglio della Nazione e la Segreteria Politica Nazionale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per il F.D.E..
 Su delibera del Consiglio della Federazione, egli può delegare altri membri del Consiglio della Nazione a compiti specifici, anche di rappresentanza legale.
Il Coordinatore Nazionale può nominare o revocare uno o più suoi vice, per un massimo di tre di cui uno con funzioni di vicario.
 Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Coordinatore Nazionale, il Consiglio della Nazione darà immediata comunicazione al Consiglio della Federazione per le decisioni del caso.
 
Art. 14 - Il Consiglio della Nazione.
Il Consiglio della Nazione promuove e coordina l’azione politica generale del Movimento nel proprio ambito territoriale,  in esplicazione degli indirizzi programmatici elaborato dal Consiglio della Federazione nel rispetto dei principi indicati nell’art. 1 e nell’art. 5 comma 1 .
Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri. E' presieduto dal Coordinatore Nazionale o da un suo delegato.
I membri del Consiglio della Nazione sono:
- il Coordinatore Nazionale;
- il Segretario Amministrativo Nazionale:
- i Coordinatori Regionali.
- il Presidente del Gruppo del Movimento alla Camera dei Deputati,
- il Presidente del Gruppo del Movimento al Senato della Repubblica,
- il Responsabile Organizzativo della Nazione
- il responsabili Organizzativi di ogni Regione
- il Responsabili dell’Ufficio Legislativo della Nazione.
- il Segretario del Collegio Nazionale dei Probiviri;
Il Consiglio della Nazionale delibera validamente a maggioranza semplice, ove non altrimenti previsto dallo Statuto, e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
In caso di parità di voti, il voto del Coordinatore Nazionale vale doppio.
Con apposita delibera, il Consiglio della Federazione può estendere la partecipazione alle sue riunioni, in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori, senza diritto di voto, anche ad altri appartenenti al Movimento, od a sue strutture collaterali, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici, per la trattazione di argomenti specifici. Tale delibera è revocabile dal Consiglio stesso.
 
Art. 15 - Convocazione del Consiglio della Nazione
Il Coordinatore Nazionale convoca il Consiglio Nazionale in via ordinaria almeno due volte all'anno.
Il Consiglio Nazionale è convocato altresì ogni volta che lo richieda almeno 1⁄4 dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al Coordinatore Nazionale del Movimento che fissa la data ed il luogo del Consiglio Nazionale e provvede alla convocazione entro 60 giorni.
 
 
Art. 16 - Segreteria politica Nazionale
Il Coordinatore Nazionale, per l’esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Militanti:
Il Responsabile Organizzativo Nazionale;
Il Responsabile degli Enti Locali;
Il Responsabile dell’Ufficio Legislativo e il Vice Segretario Vicario;
i quali costituiscono, con il Coordinatore Nazionale e il Coordinatore delle Segreterie Regionali, l’Ufficio di Segreteria Politica che, affiancato dalle Consulte, elabora le proposte di legge per le Regioni e per il Parlamento
 
Art. 17 - La Conferenza dei Coordinatori Regionali
La Conferenza dei Coordinatori Regionali coordina l'attività politica ed organizzativa del Movimento a livello regionale, provinciale e locale secondo le direttive del Coordinatore  Nazionale e le indicazioni del Responsabile Nazionale della Organizzazione.
E' presieduta dal Coordinatore Nazionale o da un suo delegato ed è composta dai Coordinatori Regionali, dall'Amministratore Nazionale e dai Responsabili nazionali dei settori organizzativo, propaganda, enti locali, dai Coordinatore dei Gruppi: associazioni e Comitati Regionali.
Il Coordinatore Nazionale nomina il Segretario della Conferenza che ne coordina l'attività.
 
Art. 18 - L'Amministratore Nazionale.
 L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi Nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.
L'Amministratore Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale su proposta dello stesso.
L'Amministratore Nazionale fa parte del Consiglio di Presidenza.
Le funzioni dell'Amministratore Nazionale sono descritte nell’articolato separato.
 
Art. 19 - Responsabili Nazionali di Settore di attività
Sono nominati dal Coordinatore Nazionale i Responsabili Nazionali dei Settori:
•Organizzazione
•Enti Locali
•Dipartimenti
•Comunicazione ed Immagine
•Formazione
Essi collaborano con il Coordinatore Nazionale al fine di coordinare l'attività del Movimento nei rispettivi settori di competenza.
Il Coordinatore Nazionale sentito il Consiglio Nazionale, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati nel presente articolo.
L'ASSETTO REGIONALE
Art. 20 - Il Coordinatore Regionale
Il Coordinatore Nazionale nomina per ogni Regione il Coordinatore Regionale.
Il Coordinatore Regionale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Regione, controlla ed indirizza l'attività politica dei Segretari Provinciali e assicura la continuità della linea politica degli Organi Nazionali del Movimento su tutto il territorio regionale.
Il Coordinatore Regionale nomina:
A-. 3 componenti del Comitato Regionale ed indica chi debba assumere la funzione di Vice Coordinatore;
B-. i Responsabili Regionali di Settore per le funzioni indicate dall'art.18.
Il Coordinatore Regionale convoca e presiede il Comitato Regionale ed il Consiglio Regionale.
In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal Vice Coordinatore Regionale.
 
Art. 21 - Il Comitato Regionale
Sono membri del Comitato Regionale:
1. il Coordinatore Regionale;
2. 3 membri nominati dal Coordinatore Regionale;
3. i responsabili dei vari settore a livello regionale;
4. Il Tesoriere Regionale, nominato ai sensi dell'art.21;
5. i Segretari Provinciali;
6. i soci del movimento eletti quali Presidente o Vice Presidente della Giunta Regionale;
7. il Capogruppo del movimento eletto in Consiglio Regionale ;
8. il Responsabile Regionale dei gruppi, delle Associazioni e comitati del Movimento ;
Il Comitato Regionale si riunisce su convocazione del Coordinatore Regionale almeno una volta ogni sei mesi ed opera sotto la sua responsabilità.
Il Comitato Regionale individua le attività da svolgere in ambito regionale e coordina e determina, con il provinciale la linea politica del movimento deliberata in sede nazionale.
 
Art. 22 Giunta Esecutiva Regionale
Il Coordinatore Regionale, il Vice Coordinatore ed i Responsabili Regionali di Settore costituiscono, in seno al Comitato Regionale, la Giunta Esecutiva Regionale per l'attuazione delle delibere degli Organi Regionali.
 
Art. 23 - Il Consiglio Regionale
Compongono il Consiglio Regionale i soci del movimento quali:
1. membri del Comitato Regionale;
2. Parlamentari Nazionali eletti nella Regione;
3. Parlamentari Europei residenti nella Regione;
4. Consiglieri Regionali eletti in Regione;
5. Presidenti delle Province e Capigruppo dei Consigli Provinciali ;
6. Sindaci dei Comuni della Regione;
Il Consiglio Regionale si pronuncia sui fatti politici importanti che riguardano direttamente o indirettamente l'ambito regionale.
Ha funzione di sintesi politica delle attività svolte a livello locale dal Movimento e di supporto all'attività del Comitato Regionale.
Il Consiglio Regionale ogni 3 anni elegge a scrutinio segreto i membri del Collegio Regionale dei Probiviri.
Si riunisce su convocazione del Coordinatore Regionale o su richiesta di almeno 1⁄4 dei suoi membri.
 
Art. 24  - Il Tesoriere regionale
Il Tesoriere regionale è nominato dall'Amministratore Nazionale, con il gradimento del Coordinatore Regionale.
Amministra i fondi destinati alla struttura regionale, e agisce in forza di procura rilasciata dall'Amministratore Nazionale.
Il Tesoriere Regionale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dall'Amministratore Nazionale, come specificato nell’articolato separato.
Il tesoriere regionale resta in carica tre anni. Può essere riconfermato.
Può essere revocato e sostituito, sentito il Coordinatore Regionale, in qualsiasi momento dall' Amministratore Nazionale.
 
Art. 25 - Assetto Territoriale di base.
Nei Comuni nei quali siano residenti almeno dieci aderenti al Movimento, è costituito la sezione Comunale del movimento.
Nei Comuni in cui non viene raggiunto il numero di dieci aderenti il Coordinatore Regionale, nel caso non ci sia un Segretario Provinciale, nomina il delegato comunale.
Nelle Province, con più di 10 Segretari Comunali del movimento è costituito il Coordinamento di collegamento fra le sezioni Comunali e la Sezione Provinciale.
La Sezione Provinciale è costituita subito dopo la sezione cittadina-Comunale con il compito di svolgere oltre le proprie competenze quelle attinenti all’apertura di nuove sezioni comunali attività.
 
Art. 26 - Disposizioni speciali per la Regione Valle d'Aosta
Ai fini del presente Statuto e dei Regolamenti che ne derivano, la Regione Valle d'Aosta è soggetta alle seguenti disposizioni particolari:
1.il territorio della Regione Valle d'Aosta è equiparato ad una provincia ordinaria;
 
ASSETTO PROVINCIALE
Organi della Provincia
il Congresso Provinciale;
il Segretario Provinciale;
il Comitato Provinciale;
Responsabili di settore:
 
Art. 27- I Congressi Provinciali
Partecipano con diritto di voto ai Congressi Provinciali:
a) i soci iscritti al Movimento residenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della  Provincia e che abbiano almeno un anno di anzianità;
I Parlamentari Europei, Nazionali e i Consiglieri Regionali eletti nella circoscrizione del Congresso Provinciale hanno diritto di voto. 
Ogni Congresso Provinciale è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Coordinatore Provinciale e dei membri elettivi del Comitato Provinciale.
Il Congresso Provinciale, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% +1 degli aventi diritto al voto.
Il Congresso Provinciale elegge il Segretario Provinciale e 6 membri del Comitato Provinciale con le modalità previste da apposito Regolamento.
 
Art. 28 - Il Segretario Provinciale
Il Segretario Provinciale è eletto la prima volta dal coordinatore Regionale e rimane in carica fino alla convocazione del Congresso Provinciale in base allo Statuto.
Il Segretario Provinciale viene eletto a scrutinio segreto dal Congresso Provinciale con le modalità previste da apposito Regolamento.
Resta in carica 3 anni.
Il Segretario Provinciale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Provincia. E' coadiuvato dai membri del Comitato Provinciale, determina la linea politica del Movimento a livello provinciale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali e  Regionali.
Nomina il Responsabile Amministrazione e Tesoreria ed i Responsabili di Settore delle varie attività. Nomina fra gli stessi il Vice Segretario Provinciale.
In caso di impedimento temporaneo il Segretario Provinciale è sostituito dal Vice Segretario Provinciale.
In caso di impedimento permanente o dimissioni il Comitato Provinciale convoca il Congresso Provinciale per l'elezione del nuovo Segretario.
 
 
Art. 29 - Il Comitato Provinciale
Costituiscono il Comitato Provinciale:
1.il Segretario Provinciale;
2.6 membri eletti dal Congresso Provinciale;
3.Responsabili di Settore;
4.il Responsabile Amministrazione e Tesoreria;
5.i Segretari Comunali;
6. Presidente o Vice Presidente della Provincia;
7.il Capogruppo in Consiglio Provinciale;
Il Comitato Provinciale è convocato dal Segretario Provinciale, almeno ogni 4 mesi. Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. E' inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri del Comitato stesso. E' presieduto dal Segretario Provinciale o, in mancanza, dal Vice Segretario Provinciale.
Pone in esecuzione la linea politica del movimento e mediante i suoi membri verifica che i segretari comunali si attengano a tale linea.
 
Art. 30 - Giunta Esecutiva Provinciale.
Il Segretario Provinciale, il Responsabile Amministrazione e Tesoreria e i Responsabili Provinciali di Settore costituiscono, in seno al Comitato Provinciale, la Giunta Esecutiva Provinciale per l'attuazione delle delibere degli Organi Provinciali.
 
ASSETTO COMUNALE
Art. 31 - Assemblea Comunale
Costituiscono l'Assemblea Comunale :
A. i soci residenti nel territorio del Comune con almeno sei mesi di militanza;
B. i Consiglieri Comunali anche se non residenti nel Comune.
L'Assemblea Comunale è convocata almeno una volta ogni 2 anni per l'elezione del Coordinatore Comunale e dei membri elettivi del Comitato Comunale.
L'Assemblea Comunale, inoltre, è convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea Comunale elegge il Segretario Comunale e fino a 6 membri del Comitato Comunale con le modalità previste da apposito Regolamento.
 
Art. 32 - Il Segretario Cittadino -Comunale
Il Segretario Comunale è eletto a scrutinio segreto dal Assemblea Comunale con le modalità previste da apposito Regolamento.
Resta in carica 2 anni.
Il Segretario Comunale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito del Comune. E' coadiuvato dai membri del Comitato Comunale, determina la linea politica del Movimento a livello comunale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali , Regionali e Provinciali.
Nomina il Responsabile Amministrazione e Tesoreria, il Vice Segretario Comunale e la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.
In caso di impedimento temporaneo il Segretario Comunale è sostituito dal Vice Segretario comunale.
In caso di impedimento permanente o dimissioni il Vice Segretario convoca il Congresso Comunale per l'elezione del nuovo Segretario.
 
Art . 33 - Il Consiglio Direttivo
Costituiscono il Consiglio Direttivo:
1. il Segretario Comunale;
2. 3 membri eletti dal Congresso Comunale;
3. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria;
4. il Responsabile Comunale dei vari settori;
5. Sindaco o Vice Sindaco eletti in Comune aderenti del movimento;
6. il Capogruppo in Consiglio Comunale del movimento;
 
L'ASSETTO AMMINISTRATIVO
Art. 34 - Autonomia amministrativa periferica
Le organizzazioni locali e periferiche rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.
I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo il modello predisposto dall'Amministratore Nazionale.
Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento.
Ogni Organo Nazionali, Regionali e Provinciali non rispondono dell'attività negoziale e delle relative obbligazioni  assunte rispettivamente dagli organi di livello inferiore.
I membri degli Organi Locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.
 
I SOCI
Art. 35 - I requisiti
Possono essere soci del Movimento gli uomini e le donne che hanno diritto di voto. Il diritto di associazione è esteso ai giovani a partire dai sedici anni di età. , condividendo i principi ed i doveri di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, ed il programma politico del Movimento, vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento predisposto dal Coordinatore Nazionale ed approvato dal Comitato della Federazione.
 
Art. 36 - Soci
A)      I Soci si suddividono in Militanti e Sostenitori. I Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Movimento. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti; devono essere iscritti alle Sezioni Comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.
B) La qualifica di Socio Militante è incompatibile con l’iscrizione o l’adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche non autorizzate dall’organo competente.
Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l’espulsione automatica ed immediata dell’associato.
C)  I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. Essi sono iscritti nell’apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente perdita della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento.
 
Art. 37 - Diritti e doveri dei soci
I soci partecipano alle attività del Movimento, in tutte le sue espressioni, esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Ogni socio è tenuto, nello svolgimento di attività inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi Direttivi.
Ogni socio si impegna alla massima lealtà nei confronti del Movimento e a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri soci.
A - Dovere dei soci. 
I soci hanno il dovere di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, la mancanza dei quali identificano casi e comportamenti che possono determinare conseguenze negative per la natura, il prestigio, l’immagine o per le posizioni politiche del Movimento e, in relazione ad esso, stabilisce misure disciplinari, anche di carattere espulsivo.
B - Diritti dei soci
Ogni socio ha diritto a contribuire alla determinazione della linea politica, all'elaborazione programmatica, al dibattito politico e culturale interno.
In particolare è assicurato a ciascun socio il più ampio diritto di parola; l’esercizio di tale diritto è disciplinato dalle norme interne di ciascun organismo.
Ciascun socio ha diritto di frequentare le sedi del movimento liberamente durante la loro apertura ordinaria e nessuna limitazione può esservi opposta, salvo quelle derivanti da sanzioni disciplinari.
Ciascun socio, inoltre, con motivata richiesta, ha diritto di ricevere risposta scritta o orale in tempo ragionevole ad interrogazioni rivolte agli organismi dirigenti del partito a qualsiasi livello.
Ciascun socio ha diritto di prender parte alle riunioni pubbliche del partito e di assistere come che le stesse non risultino lesive dell'onorabilità di soci, dell'immagine del Movimento, o tali da integrare illeciti previsti dal Codice deontologico. A tal fine sono previsti appositi spazi nella stampa uditore a quelle degli organismi direttivi che decidano di riunirsi in seduta pubblica.
 
Ogni socio ha diritto di ricevere dalla struttura del Movimento in cui è inserito, congrua informazione sulle iniziative politiche in corso e di disporre di occasioni di formazione ed approfondimento culturale.
Ogni socio ha inoltre diritto di prendere parte alle votazioni alle quali, a norma del presente statuto, regolamenti o deliberati degli organismi competenti, egli possa prender parte.
Un qualificato numero di iscritti, stabilito dalla disciplina regionale o dai regolamenti provinciali o degli altri livelli locali del movimento, può richiedere l'utilizzo delle sedi associative per lo svolgimento di riunioni con altri soci; le disposizioni predette assicurano detto diritto alle minoranze presenti nei diversi organismi del movimento.
I nuovi soci conseguono il diritto ad esercitare, nelle votazioni previste dallo Statuto, l’elettorato attivo e passivo, decorsi i termini previsti dallo statuto dall’iscrizione al Movimento.
Il voto è personale. Il regolamento congressuale stabilisce i casi nei quali è ammessa la possibilità di una delega.
I soci possono essere chiamati ad esprimere il proprio voto, oltre che per le elezioni relative all’organo territoriale di appartenenza, anche per l’elezione di organi di livello superiore.
I criteri di rappresentanza vengono stabiliti dai regolamenti congressuali.
 
Art.38- L’iscrizione al Movimento
Si diventa soci mediante l’iscrizione al movimento, che si effettua presso l’organo del movimento più prossimo al luogo di residenza o di attività lavorativa o sociale. La domanda di iscrizione deve essere presentata personalmente dall’aspirante socio, che sottoscrive una dichiarazione di accettazione dello Statuto e il consenso al trattamento dei propri dati personali.
La prima iscrizione può effettuarsi in qualunque momento. Il rinnovo delle iscrizioni deve avvenire nei primi quattro mesi dell’anno.
I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale di iscrizione. Il suo importo minimo è stabilito dalla Direzione della Nazione in relazione alla quota spettante agli organi della Nazione. Le Direzioni  provinciali possono stabilire un importo superiore da suddividere fra le sedi Nazionali, regionali  e locali.
Sull’accettazione delle domande di iscrizione al Movimento si pronuncia, previa verifica della esistenza dei requisiti indicati dallo Statuto, l’organo del Movimento territorialmente competente in cui l’aspirante socio ha la residenza, indipendentemente dal luogo in cui ha presentato domanda di adesione.
Gli statuti regionali  specificano gli organi competenti all’accettazione e determinano il termine per l’accettazione, scaduto il quale la domanda è da considerare accolta. Contro la decisione adottata o l’iscrizione avvenuta senza decisione è ammesso ricorso agli organi di garanzia statutaria, da parte dell’ interessato o di altri soci o di altro organo del Movimento.
Coloro che siano stati soci del Movimento nei tre anni precedenti, ed abbiano perso tale qualifica per mancato rinnovo, dimissioni o provvedimento probivirale, qualora intendano nuovamente aderire al Movimento dovranno segnalare sulla domanda tale circostanza.
La mancata segnalazione della condizione di cui al precedente comma 4 è causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all'accoglimento, di espulsione.
Ogni socio è chiamato a contribuire alla elaborazione del programma del Movimento, al dibattito interno, alla conoscenza delle situazioni, alla crescita culturale. E’ altresì invitato a contribuire, secondo le sue possibilità al finanziamento delle attività.
 
Art. 39- Perdita della qualità di socio
La qualità di socio del Movimento Politico si perde nei seguenti casi:
A. dimissioni
B. mancato rinnovo
C. espulsione
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, inviate alla sede Nazionale ed hanno effetto immediato. L'Ufficio Nazionale Soci provvede a darne comunicazione agli Organi Periferici interessati.
Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi ai Probiviri.
Il mancato rinnovo, conseguente all'omesso pagamento della quota nei termini previsti, comporta la decadenza dalla qualità di socio.
L'espulsione viene inflitta in seguito a procedimento disciplinare.
 
Art. 40 - Sospensione di un socio dall'attività del Movimento
In casi di particolare gravità il Responsabile Organizzativo della Federazione o del Nazionale può decidere in via immediata di sospendere un socio dall'attività del Movimento. In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente. Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione. I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dal Comitato di Presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.
 
Art. 41- Elettorato attivo e passivo
Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo sono esercitati dai soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e si acquisiscono decorsi i termini previsti dal Regolamento.
 
Art. 42- Quote associative
Il Comitato Nazionale, entro il mese di novembre di ogni anno, determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.
Il versamento della quota associativa deve avvenire di norma entro il mese di marzo. Il mancato versamento entro il 30 novembre del medesimo anno determina la decadenza automatica dalla qualità di socio.
Il diritto di voto nelle assemblee , può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso.
 
Art. 43 - Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti
L'adesione al F.D.E. comporta l'esercizio dei diritti associativi, ed in particolare l'eleggibilità ad ogni carica all'interno del Movimento, salvo i limiti previsti dal regolamento.
L'elettorato attivo nelle Assemblee  viene esercitato nell'ambito del Comune in cui il socio risiede.
In caso di trasferimento di residenza il socio è tenuto ad informare l'Ufficio Regionale Soci che provvede alle necessarie comunicazioni alle varie sedi territoriali di provenienza e di destinazione.
 
Art. 44 - Aggiornamento dell'elenco dei soci
Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dall'Ufficio Nazionale Soci  sotto la diretta responsabilità del Responsabile Nazionale dell'Organizzazione.
L'Ufficio Soci conserva e aggiorna il registro generale dei soci. Comunica periodicamente alle varie sedi territoriali tutte le variazioni riguardo la situazione dei soci.
I responsabili di ciascuna articolazione territoriale del Movimento, sulla base di tali comunicazioni, mantengono aggiornato l'elenco ad essi relativo.
 
GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO
 
Art. 45 - Giurisdizione esclusiva
I soci del Movimento Politico, i rappresentanti dei gruppi dei comitati e delle altre associazioni  riconosciute dalMovimento,  sono tenuti a ricorrere preventivamente ai Collegi dei Probiviri in caso di controversie riguardanti l'attività del Movimento, l'applicazione dello Statuto, i rapporti del Movimento con i gruppi, i comitati e le associazioni riconosciute, nonché i rapporti tra questi ultimi.
 
Art. 46 - Collegio Nazionale dei Probiviri
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti eletti dal Consiglio Nazionale secondo le modalità previste da apposito Regolamento.
Possono essere eletti Probiviri Nazionali solo i soci che abbiano almeno 40 anni di età e che non facciano parte del Comitato di Presidenza e dei Coordinatori Regionali.
I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a giudicare:
A. le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento che ricoprano cariche nazionali oppure siano Coordinatori Regionali, Parlamentari, Presidenti di Regione;
B.  i ricorsi relativi ai Congressi Provinciali;
C. i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli Organi del Movimento Regionali e Nazionali;
D. i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra Organi del Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un Organo Regionale o Nazionale;
In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti il Collegio Nazionale dei Probiviri è giudice di primo grado appellabile al Collegio Federale.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è giudice d'appello contro le decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri.
 
Art. 47 - Collegio Regionale dei Probiviri
Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Regionale, secondo le modalità previste da apposito Regolamento fra i soci con almeno 40 anni di età che non ricoprano cariche a livello periferico all'interno del Movimento Politico.
Restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.
Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente a giudicare nel proprio ambito territoriale in primo grado:
Le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento, salvo quanto di
competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri;
Tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione dello Statuto, compresi i conflitti fra Organi, salvo i casi di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri.
 
Art. 48 - Decisioni dei Collegi dei Probiviri. Impugnazione. Dimissioni o impedimento permanente di un Proboviro
I Collegi Regionali, il Collegio Nazionale e il Collegio Federale dei Probiviri decidono a maggioranza con l'intervento di almeno 3 membri, di cui 2 effettivi.
La decisione del Collegio Regionale dei Probiviri è impugnabile avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri.  La decisione in primo grado del Collegio Nazionale dei Probiviri è impugnabile avanti al Collegio Federale dei Probiviri. Il provvedimento assunto in secondo grado dal Collegio Nazionale e definitivo così come quello preso in primo grado dal Federale dei Probiviri.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi di un Collegio di Probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza assume la carica di membro effettivo il membro supplente più anziano. Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno di 3 si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti.
 
Art. 49 - Procedimento disciplinare
Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri competente. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dal Comitato di Presidenza.
Le sedute degli Organi giudicanti non sono pubbliche.
Il procedimento disciplinare non può durare oltre 30 giorni per ogni grado di giudizio.
Il termine per le impugnazioni è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.
Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun socio può prenderne visione.
 
Art. 50 - Misure disciplinari
Le misure disciplinari sono:
A. il richiamo
B. la sospensione
C. la revoca del mandato
D. l'espulsione
E. la revoca dell'affiliazione si ha nel caso di infrazione commessa dai gruppi, comitati e associazioni riconosciuti dal movimento.
Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.
La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli Organi del Movimento qualora ciò non comporti l'espulsione.
L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica.
Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione.
Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.
 
Art. 51 - Commissariamento
Il Comitato di Presidenza, o il Comitato Nazionale, nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere gli Organi Periferici elettivi, sentito il Coordinatore Regionale, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Organo.
Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilità di funzionamento di un Organo Collegiale, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti.
Il Presidente della Federazione direttamente, o delegando il Coordinatore  Nazionale, in casi gravi ed urgenti,  può adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dal Comitato Nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.
 
 
Approvato dalla Segreteria politica il 30/11/2004
 
 
 
 
 
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