FEDERALISTI DEMOCRATICI EUROPEI
 
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Art. 1 - Finalità

Il "MOVIMENTO DEI FEDERALISTI DEMOCRATICI EUROPEI" è una associazione di persone che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche, liberali, Federaliste, laiche e riformiste al servizio dei cittadini Europei.

La sua attività politica si svolgerà in ambito sociale, culturale, economico, formativo, su tutto il territorio europeo, promovendo l’impegno socio politico di tutti i cittadini dell’Unione al fine di favorire la formazione di una società ove siano riconosciuti e tutelati gli inviolabili ed inalienabili diritti di ciascun uomo alla vita, alla libertà ed al perseguimento della felicità.

Art.2 - Simbolo

Il simbolo del "Movimento Dei Federalisti Democratici Europei" è costituito da un cerchio con sfondo azzurro. Esso racchiude al centro un ellisse con sfondo blu ove è impressa la parola FDE. di colore bianco. Dal margine dell'elisse parte una spirale formata da 28 stelle, all'interno della quale vi è una fascia di colore celeste chiaro; all'inizio di quest'ultima è posizionata l'immagine di un Airone. Il Consiglio della Federazione, potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo e al contrassegno le modifiche ritenute più opportune. Tutti i simboli utilizzati nel tempo o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più in uso, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio del F.D.E.

Art.3 – Denominazione

"FEDERALISTI DEMOCRATICI EUROPEI" il cui acronimo è FDE.

Art.4 – Sede
La sede temporanea del F. D. E. è sita in Viserba di Rimini via Barzilai 29 Ciascuna Sezione nazionale del F.D.E. ha sede principale nella capitale storica della rispettiva Nazione, salvo deroghe del Consiglio della Federazione. Col termine Nazione si intende l'estensione territoriale di ogni Stato europeo.

Art.5 - Fondatori

Eugenio Giulianelli, Bondoni Paolo, Ghiacci Massimo, Bocconi Andrea, Papa Giuseppe, Pucillo Fausto

Art.6 - L’appartenenza al movimento dei “Federalisti Democratici Europei”.

Il movimento dei F.D.E. è aperto alla partecipazione di quanti si riconoscono nei suoi ideali e nei suoi programmi. Ai soci, agli aderenti, agli elettori, è assicurata, in varie forme, la partecipazione alla vita del Movimento.

I soci concorrono all’attività del Movimento; partecipano, con elettorato attivo e passivo, all’elezione degli organi statutari, assumono i doveri e le responsabilità inerenti alla loro condizione.

Sono aderenti coloro che operano in realtà esterne di carattere sociale, culturale, sindacale, e che intendono sostenere l’impegno del Movimento pur senza esserne soci. Gli aderenti partecipano alla elaborazione dei programmi e alla loro attuazione e possono essere cooptati, quali componenti con voto consultivo, negli organi direttivi ai diversi livelli.

Gli elettori possono essere chiamati dagli organi locali del Movimento a partecipare a consultazioni primarie per la designazione dei candidati e a convenzioni programmatiche.

Art.7 - Le formazioni associative

Il Movimento favorisce l’attività di libere aggregazioni e movimenti, che intendono partecipare attivamente alla vita politica, in particolare quelli di giovani, donne e anziani interessati ai temi della famiglia, del lavoro, della cultura, del volontariato, della difesa dell’ambiente, dell'ordine pubblico, dell'economia .

Spetta alla Direzione nazionale e alle Direzioni regionali riconoscere le formazioni associative rispettivamente a diffusione nazionale o regionale e regolare la loro partecipazione alla vita interna e agli organismi del Movimento.

Il Movimento stabilisce forme di intesa e collaborazione con associazioni, gruppi e movimenti che si propongono obiettivi in consonanza con i propri orientamenti. A tal fine può costituire consulte o sezioni d’ambiente o altri organismi composti anche da non soci, ai quali possono essere attribuiti compiti specifici di gestione di iniziative politiche o di proposta o consulenza su ogni materia, (compresa quella della scelta delle candidature ).

Nella scelta delle candidature alle cariche istituzionali, il Movimento si ispira a criteri che contemperino l’esigenza di tener conto della preparazione alla politica, con quella di fare da tramite per la presenza nelle istituzioni di persone che siano espressione diretta della società.

A tal fine possono essere indette consultazioni primarie per la scelta dei candidati, convocate dai corrispondenti organi del Movimento, con la partecipazione aperta anche ai non iscritti. La lista dei partecipanti viene resa pubblica. I partecipanti alle primarie si impegnano a sostenere la linea politica del Movimento e i suoi candidati. I candidati si impegnano ad osservare le indicazioni del Movimento.

Art.8 - Gli ambiti di autonomia

Il movimento F D E riconosce, nel rispetto dello Statuto, autonomia alle sue articolazioni nazionali, Regionali e locali.

Conformemente alla sua ispirazione, il Movimento fonda il suo ordinamento interno sul principio della sussidiarietà, sulla valorizzazione delle forme organizzative e dei modelli di attività che rappresentano l’autonomo apporto delle realtà regionali e locali.

Agli organi Federali Nazionali del movimento è attribuita potestà normativa, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni Federali al fine di disciplinare, in modo adeguato alle diverse realtà, gli schemi organizzativi e funzionali applicabili nel proprio ambito territoriale e di decidere la condotta da seguire in materia elettorale e nelle sedi istituzionali di competenza nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Congresso della Federazione.

Alle realtà locali del Movimento sono garantite, entro il quadro definito dallo statuto e dalla normativa nazionale e regionale, possibilità di auto-organizzarsi e di autonoma decisione per quanto riguarda le modalità di partecipazione alla vita del Movimento e le iniziative di presenza nella società e nelle istituzioni, ivi compresa la formazione delle liste elettorali, dei livelli istituzionali corrispondenti.

Art.9 - ORGANI della FEDERAZIONE

GLI ORGANI CIRCOSCRIZIONALI, REGIONALE O DIPARTIMENTALI E LOCALI

Definizioni territoriali di:

Europa = è l'ambito territoriale corrispondente all'estensione, presente e futura, della Giurisdizione del Parlamento Europeo.

Nazione = è l'ambito territoriale di uno Stato

Circoscrizione = è l'estensione territoriale in cui è diviso il territorio per le Circoscrizioni elettorali europee.

Regione, Dipartimento, Lander, ecc.= è l'estensione territoriale in cui è istituzionalmente diviso il territorio di ogni singola Nazione.

Provincia = è l'estensione territoriale che comprende più Comuni ed in cui viene suddivisa la regione.

Comune = è l'ente territoriale elementare definito e circoscritto da particolari pertinenze storiche o tradizionali.

Quartiere = è l'estensione territoriale in cui un comune viene suddiviso per esigenze amministrative.

Art. 10 - Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

  1. il Congresso della Federazione;
  2. il Presidente della Federazione;
  3. la Consulta del Presidente;
  4. il Consiglio della Federazione;
  5. il Comitato di Presidenza;
  6. l'Amministratore della Federazione;
  7. il Collegio della Federazione dei Revisori dei Conti;
  8. il Collegio della Federazione dei Probiviri.

Struttura della Federazione.

I responsabili dei vari settori coordinano ed attuano le delibere degli organi della Federazione;

Responsabile delle Nazioni;

Responsabile dell’Organizzazione;

Responsabile della Propaganda;

Il Segretario sentito il Comitato Federale può istituire nuovi settori.

Art. 11 - Il Congresso della Federazione

Il Congresso della Federazione è l’organo rappresentativo di tutti gli associati delle nazioni della Federazione, definisce ed indirizza le linee politiche e programmatiche del "MOVIMENTO dei FEDERALISTI DEMOCRATICI EUROPEI" e può modificare lo Statuto.

Elegge il Presidente della Federazione, 6 membri del Comitato di Presidenza della Federazione, 2 soci per ogni nazione quali membri del Consiglio della Federazione.

Il Congresso Federativo viene convocato in via ordinaria ogni 3 anni, è convocato dal Presidente della Federazione su delibera del comitato di Federazione che stabilisce l'ordine del giorno, la data e il luogo.

Art. 12 - Partecipano al Congresso della Federazione, con diritto di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi delle rispettive Sezioni Provinciali. Il Congresso della Federazione è convocato dal Presidente della Federazione ogni tre anni in via ordinaria; in via straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i due terzi dei membri del Consiglio della Federazione o il Presidente della Federazione. Tutte le delibere vengono assunte a maggioranza semplice e con la presenza della maggioranza assoluta dei delegati, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le modalità previste dal regolamento del Congresso.

Le modalità di calcolo e di individuazione dei delegati e dei membri di diritto sono previste da apposito regolamento. Non sono ammesse deleghe.

Art. 13 - Delegati

Il numero dei delegati viene così determinato, su base Provinciale uno ogni centomila abitanti o frazione con un minimo di tre basati sull’ultimo censimento ufficiale;

I soci del movimento che siano: - Parlamentari Nazionali ed Europei; - Deputati Regionali e Consiglieri regionali; - Presidenti e Vice Presidenti di Provincia; - Capigruppi nei Consigli Provinciali; - Sindaci delle città con oltre 15.000 abitanti; - Coordinatori Nazionali; - Coordinatori Regionali; - Segretari Provinciali; - Segretari Comunali; - Responsabili Nazionali di Comitati, Circoli e Gruppi.

I Soci fondatori sono equiparati ai membri di diritto.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente del movimento dei F.D.E. è eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste da apposito Regolamento.

Resta in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Presidente dirige il Movimento e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali e politiche. Convoca e presiede il Comitato di Presidenza, il Consiglio Nazionale, e il Congresso Nazionale.

Nomina 6 membri del Comitato di Presidenza. Nomina i Responsabili Europei di Settore. Nomina i Coordinatori Nazionali.

Il Presidente può nominare i membri della Consulta del Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Comitato di Presidenza convoca immediatamente il Consiglio Nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del Congresso Nazionale.

Art. 15 - La Consulta del Presidente

Il Presidente può avvalersi della collaborazione di una Consulta costituita da esponenti, anche esterni al Movimento, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale.

La Consulta, nominata dal Presidente, ha il compito di fornirgli indicazioni e proposte nonché di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico.

Art. 16 - Il Consiglio della Federazione.

Il Consiglio della Federazione promuove e coordina l’azione politica generale del Movimento, in esplicazione degli indirizzi programmatici elaborato dal Congresso della Federazione.

Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri. E' presieduto dal Presidente della Federazione o da un suo delegato.

I membri del Consiglio della Federazione sono:

  • il Presidente della Federazione;
  • il Segretario Amministrativo Federale:
  • i Coordinatori di ciascuna Nazione. In caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio della Federazione, potranno farsi sostituire dai rispettivi Segretari di ciascuna Nazione.
  • i Coordinatori Regionali.
  • il Presidente del Gruppo del Movimento alla Camera dei Deputati,
  • il Presidente del Gruppo del Movimento al Senato della Repubblica,
  • il rappresentante del Movimento al Gruppo parlamentare europeo,
  • il Responsabile Organizzativo della Federazione
  • i responsabili Organizzativi di ogni Nazione
  • i Responsabili dell’Ufficio Legislativo di ogni Nazione.
  • i responsabili regionali di ogni singola struttura
  • i due soci del movimento per ogni Nazione eletti ogni tre anni dal Congresso della Federazione.
  • i soci fondatori del movimento

Il Consiglio della Federazione delibera validamente a maggioranza semplice, ove non altrimenti previsto dallo Statuto, e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti nominati

In caso di parità di voti, il voto del Presidente della Federazione vale doppio.

Con apposita delibera, il Consiglio della Federazione può estendere la partecipazione alle sue riunioni, in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori, senza diritto di voto, anche ad altri appartenenti al Movimento, od a sue strutture collaterali, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici, per la trattazione di argomenti specifici. Tale delibera è revocabile dal Consiglio stesso.

Coordinatori delle Nazioni di:

AUSTRIA; BELGIO; DANIMARCA;

FRANCIA; GERMANIA; GRECIA;

IRLANDA; ITALIA; LUSSEMBURGO;

PAESI BASSI ( OLANDA); PORTOGALLO; REGNO UNITO;

SPAGNA; SVEZIA; FINLANDIA

Negoziati di adesione con:

Polonia; Repubblica Ceca; Ungheria; Slovenia; Estonia; Cipro;

Bulgheria; Lettonia; Littuania; Malta; Romania; Slovacchia;

Candidato: Turchia.

Art. 17 - Competenze del Consiglio della Federazione

E’ di competenza del Consiglio della Federazione:

a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione;

b) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per statuto, ad altri organi;

c) deliberare in ordine alla decadenza dei suoi componenti;

d) approvare, modificare ed integrare il regolamento della Federazione, quello

del Congressi della Federazione nonchè i regolamenti Nazionali e Regionali;

e) stabilire le quote associative e la loro ripartizione;

f) verificare l’adozione e l’attuazione delle sue delibere da parte delle Sezioni Nazionali del

Movimento;

g) vigilare sull’osservanza dello Statuto e sul comportamento politico di tutte le Sezioni;

h) gestire il fondo comune;

i) valutare eventuali richieste di riammissione al Movimento.

Al Consiglio della Federazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento, esso può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Movimento.

Il Consiglio della Federazione nomina tra i propri membri un comitato esecutivo, i cui poteri sono regolamentati da delibera del Consiglio della Federazione stesso.

In caso di vacanza della carica di Presidente della Federazione, spetta al Consiglio della Federazione la nomina di un nuovo Presidente, che rimarrà in carica sino al successivo Congresso. Il Consiglio della Federazione dura in carica tre anni. Esso si riunisce su convocazione del Presidente della Federazione, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In assenza del Presidente della Federazione, il Consiglio della Federazione è presieduto da un suo delegato.

Il membro eletto al Consiglio della Federazione che, senza giustificato motivo, risulti assente a due riunioni, anche non consecutive, o perda la qualità di socio o subisca un impedimento permanente è considerato decaduto. In questo caso, entro sessanta giorni dall’avvenuta decadenza, il Consiglio della federazione nominerà colui che, nella relativa elezione, sia risultato primo dei non eletti. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro dimissionario, decaduto o deceduto. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio della Federazione comportano la convocazione automatica entro 120 giorni del Congresso straordinario; in questo caso, i termini di convocazione di tutte le Assemblee e i Congressi necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi, verranno dimezzati.

I poteri e le competenze del Consiglio della Federazione vengono, per questo periodo di tempo, assunte dal Presidente della Federazione o, per impedimento o dimissioni di quest’ultimo, dal Segretario del Consiglio della Federazione. Sino alla nomina del nuovo Consiglio della Federazione non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio della Federazione, su richiesta del Presidente della Federazione, può sciogliere il Consiglio Nazionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa stabilita dal Congresso della Federazione, sostituendolo con un Commissario Federale.

Tale deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio della Federazione.

In occasione di consultazioni elettorali politiche o europee, il Consiglio della Federale, sentito il parere dei Coordinatori Nazionali, delibera, sulla base dei candidati proposti da ciascun Consiglio Nazionale, la composizione delle liste e la designazione dei capolista laddove previsti. Il Consiglio della Federazione potrà emanare, di volta in volta, appositi regolamenti cui si dovranno attenere i singoli candidati sia perché venga accettata la loro candidatura sia per lo svolgimento delle campagne elettorali.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio della Federazione.

Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale in via ordinaria almeno due volte all'anno.

Il Consiglio Nazionale è convocato altresì ogni volta che lo richieda almeno ¼ dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al Presidente del Movimento che fissa la data ed il luogo del Consiglio Nazionale e provvede alla convocazione entro 60 giorni.

Art. 19 - Il comitato di presidenza

Il Comitato di Presidenza dà attuazione alle deliberazioni del Congresso della Federazione e del Consiglio della Federazione. Coordina le attività del Movimento e dei gruppi parlamentari.

Il Comitato di Presidenza è composto da :

  1. il Presidente del Movimento;
  2. .6 membri eletti dal Congresso della Federazione;
  3. i parlamentari Europei del movimento e i capi gruppo di Senato e Camera;
  4. 6 membri nominati dal Presidente stesso;
  5. l'Amministratore Federale e quelli Nazionali;
  6. i Coordinatori Nazionali;
  7. i Presidenti delle Giunte Regionali aderenti al Movimento.

I componenti elettivi del Comitato di Presidenza restano in carica 3 anni.

Il Comitato di Presidenza in particolare:

•approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del Movimento Politico;

•nomina i Revisori dei Conti per le verifiche contabili secondo quanto previsto dall'art. 47;

•emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione dello Statuto.

Possono essere invitati al Comitato di Presidenza soci del Movimento affinché riferiscano su fatti o argomenti determinati.

In caso di perdita della qualità di socio, dimissioni o impedimento permanente di un membro elettivo, questi è sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella votazione relativa. In mancanza, i membri residui del Comitato di Presidenza provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i membri del Consiglio Nazionale eletti dal Congresso Nazionale.

In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi, è convocato il Consiglio della Federazione per una nuova elezione.

Entro 30 giorni dall'elezione da parte del Congresso della Federazione dei 6 componenti elettivi del Comitato di Presidenza, il Presidente provvede al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 2, punto 4, del presente articolo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri nominati dal Presidente, questi provvede alla sostituzione.

Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza.

Art.20 - L'Amministrazione della Federazione.

L'Amministratore della federazione ha la legale rappresentanza del Movimento Politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferiti agli Organi della Federazione, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalle singole Leggi Nazionali.

L'Amministratore della Federazione è eletto dal Consiglio della Federazione su proposta del Comitato di Presidenza.

L'Amministratore della Federazione fa parte del Comitato di Presidenza.

Le funzioni sono descritte nell'articolo 21 in quanto compatibile con la funzione della Federazione.

Art.21 - Funzioni dell'Amministratore Nazionale

L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico e svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Rappresenta in giudizio il Movimento Politico e nomina difensori e procuratori.

L'Amministratore Nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento; esegue le delibere del Comitato di Presidenza e quello Nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.

Predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li presenta al Comitato di Presidenza per l'approvazione.

Informa periodicamente il Comitato di Presidenza della situazione economico - finanziaria del Movimento.

Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dal Comitato di Presidenza e dalle norme regolamentari.

Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.

L'Amministratore Nazionale è il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale; svolge tale funzione per mezzo di procuratori speciali all'occorrenza nominati.

L'Amministratore Nazionale predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.

Ogni Organo Periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore Nazionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore della federazione o di quello Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Art.22 - Assemblea dei Coordinatori Nazionali.

L'Assemblea ha la funzione di coordinare l'attività politica ed organizzativa del Movimento a livello nazionale, regionale, provinciale e locale secondo le direttive del Presidente della Federazione e le indicazioni del responsabile Organizzativo della Federazione. E' presieduta dal Presidente ed è composta dai Coordinatori Nazionali, dall'Amministratore della Federazione e dai responsabili della struttura a livello Federale e Nazionale.

Il Presidente del Movimento nomina il Segretario dell'Assemblea che ne coordina l'attività.

Art.23 - Responsabili della Federazione di Settori di attività.

Sono nominati dal Presidente i responsabili della Federazione dei settori:

Organizzazione; Propaganda;

Essi collaborano con il Presidente al fine di coordinare l'attività del Movimento nei rispettivi settori di competenza.

Il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, può istituire nuovi settori.

Art.24- Finanziamento delle attività del Movimento Politico dei Federalisti Democratici Europei

Le attività del Movimento sono finanziate da:

•quote associative versate dai soci;

•quote di affiliazione delle strutture e delle altre associazioni;

•contributi volontari di soci o di terzi;

•contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;

•contributi pubblici;

•sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge;

L'ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee rappresentative è stabilito dal Comitato di Presidenza sentito l'Amministratore della Federazione e quello delle Singole Nazioni.

Il Comitato di Presidenza determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli Organi della Federazione, Nazionali e Periferici, del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall' Amministratore Federale.

Ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli organi federali, nazionali e locali ed è ripartita come segue:

sede Federale 10%

sede nazionale 20%

organi locali 70%.

i contributi degli eletti nelle Assemblee dei singoli paesi, quelli relativi agli eletti al parlamento Europea e quelli pubblici vengono sono così ripartiti:

alla sede della Federazione 50%;

alla singole sede Nazionali di provenienza del contributo 50%;

La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione tra gli organi locali del Movimento Politico sono predisposta con Regolamento dal Comitato di Presidenza della Federazione.

Art. 25 -Revisori Contabili

I Revisori Contabili sono nominati dal Comitato di Presidenza.

E' richiesta la qualifica di Revisore Contabile iscritto al Registro istituito nelle singole nazione in attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE.

I Revisori Contabili durano in carica 3 anni e possono ricevere l'incarico anche più volte consecutivamente.

Art. 26-Commissariamento

Il Comitato di Presidenza può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli Organi delle singole Nazioni delle organizzazioni interne al Movimento.

Analogamente il Comitato di Presidenza ( Nazionale), sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere gli Organi Periferici elettivi, sentito il Coordinatore Regionale, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Organo.

Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilità di funzionamento di un Organo Collegiale, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi proposti.

In casi gravi ed urgenti il Presidente direttamente o delegando il Responsabile organizzativo della Federazione oppure il Coordinatore Nazionale o delegando il responsabile organizzativo Nazionale possono adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dal Comitato di Presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Art. 27- Sospensione di un socio dall'attività del Movimento

In casi di particolare gravità il Responsabile Organizzativo della Federazione o del Nazionale può decidere in via immediata di sospendere un socio dall'attività del Movimento. In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente. Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione. I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dal Comitato di Presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Art. 28 - Collegio Federale dei Probiviri.

Il Collegio Federale dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti eletti dal Consiglio della Federazione secondo le modalità previste da apposito Regolamento.

Possono essere eletti Probiviri Federali solo i soci che abbiano almeno 40 anni di età e che non facciano parte del Comitato di Presidenza e dei Coordinatori Nazionali.

I componenti del Collegio Federale dei Probiviri restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Federale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.

Il Collegio Federale dei Probiviri è competente a giudicare:

a. le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento che ricoprano cariche nazionali oppure siano Coordinatori Regionali, Parlamentari, Presidenti di Regione;

b. i ricorsi relativi ai Congressi Provinciali;

c. i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli Organi del Movimento Regionali e Nazionali;

d. i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra Organi del Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un Organo Regionale o Nazionale;

e. i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso Nazionale, con esclusione del Presidente e dei membri elettivi del Comitato di Presidenza.

In ordine alle decisioni di cui al precedente punto e) il Collegio Federale dei Probiviri è giudice unico non appellabile; è ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio.

Il Collegio Federale dei Probiviri è giudice d'appello contro le decisioni dei Collegi Nazionali dei Probiviri.

Art. 29-Potere regolamentare del Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto.

Art. 30-Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie del F.D.E. sono di competenza esclusiva del Congresso della Federazione.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché costituiscano almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto.

Il Congresso della Federazione può tuttavia delegare al Consiglio della Federazione la potestà di modificare tutti o parte degli articoli dello Statuto.

La delega al Consiglio della Federazione deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto al Congresso della Federazione; le modifiche devono essere approvate, a loro volta, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Federazione.

Art. 31- Potere di omologazione del Consiglio della Federazione sui Statuti delle Nazioni.

Il Consiglio della Nazione redige ed approva lo Statuto e lo invia al Consiglio della Federazione.

Il Consiglio della Federazione esamina, modifica ed approva lo Statuto delle singole Nazioni. prima della loro entrata in vigore.

Art. 32 - Potere regolamentare del Comitato Nazionale.

Ogni Comitato Nazionale provvede all’emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie all’esecuzione del proprio Statuto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I) In deroga a quanto previsto dal presente statuto, è conferito al Consiglio della Federazione, su proposta del Comitato di Presidenza, fino al 31/12/2004, il potere di modificarlo per adeguarlo alle eventuali diverse esigenze.

II) Al Consiglio Della Federazione è conferito il potere di nomina dei quadri del movimento fino alla loro regolare costituzione.