| Art. 1 - Finalità
Il "MOVIMENTO DEI FEDERALISTI DEMOCRATICI EUROPEI"
è una associazione di persone che si riconoscono negli ideali propri
delle tradizioni democratiche, liberali, Federaliste, laiche e riformiste
al servizio dei cittadini Europei.
La sua attività politica si svolgerà in
ambito sociale, culturale, economico, formativo, su tutto il territorio
europeo, promovendo limpegno socio politico di tutti i cittadini
dellUnione al fine di favorire la formazione di una società
ove siano riconosciuti e tutelati gli inviolabili ed inalienabili diritti
di ciascun uomo alla vita, alla libertà ed al perseguimento della
felicità.
Art.2 - Simbolo
Il simbolo del "Movimento Dei Federalisti Democratici
Europei" è costituito da un cerchio con sfondo azzurro. Esso
racchiude al centro un ellisse con sfondo blu ove è impressa la
parola FDE. di colore bianco. Dal margine dell'elisse parte una spirale
formata da 28 stelle, all'interno della quale vi è una fascia di
colore celeste chiaro; all'inizio di quest'ultima è posizionata
l'immagine di un Airone. Il Consiglio della Federazione, potrà,
per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo e al contrassegno le
modifiche ritenute più opportune. Tutti i simboli utilizzati nel
tempo o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche
se non più in uso, o modificati, o sostituiti, fanno parte del
patrimonio del F.D.E.
Art.3 Denominazione
"FEDERALISTI DEMOCRATICI EUROPEI" il cui acronimo
è FDE.
Art.4 Sede
La sede temporanea del F. D. E. è sita in Viserba di Rimini via
Barzilai 29 Ciascuna Sezione nazionale del F.D.E. ha sede principale nella
capitale storica della rispettiva Nazione, salvo deroghe del Consiglio
della Federazione. Col termine Nazione si intende l'estensione territoriale
di ogni Stato europeo.
Art.5 - Fondatori
Eugenio Giulianelli, Bondoni Paolo, Ghiacci Massimo, Bocconi
Andrea, Papa Giuseppe, Pucillo Fausto
Art.6 - Lappartenenza al movimento dei Federalisti
Democratici Europei.
Il movimento dei F.D.E. è aperto alla partecipazione
di quanti si riconoscono nei suoi ideali e nei suoi programmi. Ai soci,
agli aderenti, agli elettori, è assicurata, in varie forme, la
partecipazione alla vita del Movimento.
I soci concorrono allattività del Movimento;
partecipano, con elettorato attivo e passivo, allelezione degli
organi statutari, assumono i doveri e le responsabilità inerenti
alla loro condizione.
Sono aderenti coloro che operano in realtà esterne
di carattere sociale, culturale, sindacale, e che intendono sostenere
limpegno del Movimento pur senza esserne soci. Gli aderenti partecipano
alla elaborazione dei programmi e alla loro attuazione e possono essere
cooptati, quali componenti con voto consultivo, negli organi direttivi
ai diversi livelli.
Gli elettori possono essere chiamati dagli organi locali
del Movimento a partecipare a consultazioni primarie per la designazione
dei candidati e a convenzioni programmatiche.
Art.7 - Le formazioni associative
Il Movimento favorisce lattività di libere
aggregazioni e movimenti, che intendono partecipare attivamente alla vita
politica, in particolare quelli di giovani, donne e anziani interessati
ai temi della famiglia, del lavoro, della cultura, del volontariato, della
difesa dellambiente, dell'ordine pubblico, dell'economia .
Spetta alla Direzione nazionale e alle Direzioni regionali
riconoscere le formazioni associative rispettivamente a diffusione nazionale
o regionale e regolare la loro partecipazione alla vita interna e agli
organismi del Movimento.
Il Movimento stabilisce forme di intesa e collaborazione
con associazioni, gruppi e movimenti che si propongono obiettivi in consonanza
con i propri orientamenti. A tal fine può costituire consulte o
sezioni dambiente o altri organismi composti anche da non soci,
ai quali possono essere attribuiti compiti specifici di gestione di iniziative
politiche o di proposta o consulenza su ogni materia, (compresa quella
della scelta delle candidature ).
Nella scelta delle candidature alle cariche istituzionali,
il Movimento si ispira a criteri che contemperino lesigenza di tener
conto della preparazione alla politica, con quella di fare da tramite
per la presenza nelle istituzioni di persone che siano espressione diretta
della società.
A tal fine possono essere indette consultazioni primarie
per la scelta dei candidati, convocate dai corrispondenti organi del Movimento,
con la partecipazione aperta anche ai non iscritti. La lista dei partecipanti
viene resa pubblica. I partecipanti alle primarie si impegnano a sostenere
la linea politica del Movimento e i suoi candidati. I candidati si impegnano
ad osservare le indicazioni del Movimento.
Art.8 - Gli ambiti di autonomia
Il movimento F D E riconosce, nel rispetto dello Statuto,
autonomia alle sue articolazioni nazionali, Regionali e locali.
Conformemente alla sua ispirazione, il Movimento fonda
il suo ordinamento interno sul principio della sussidiarietà, sulla
valorizzazione delle forme organizzative e dei modelli di attività
che rappresentano lautonomo apporto delle realtà regionali
e locali.
Agli organi Federali Nazionali del movimento è
attribuita potestà normativa, nel rispetto dello Statuto e delle
disposizioni Federali al fine di disciplinare, in modo adeguato alle diverse
realtà, gli schemi organizzativi e funzionali applicabili nel proprio
ambito territoriale e di decidere la condotta da seguire in materia elettorale
e nelle sedi istituzionali di competenza nel quadro degli indirizzi stabiliti
dal Congresso della Federazione.
Alle realtà locali del Movimento sono garantite,
entro il quadro definito dallo statuto e dalla normativa nazionale e regionale,
possibilità di auto-organizzarsi e di autonoma decisione per quanto
riguarda le modalità di partecipazione alla vita del Movimento
e le iniziative di presenza nella società e nelle istituzioni,
ivi compresa la formazione delle liste elettorali, dei livelli istituzionali
corrispondenti.
Art.9 - ORGANI della FEDERAZIONE
GLI ORGANI CIRCOSCRIZIONALI, REGIONALE O DIPARTIMENTALI
E LOCALI
Definizioni territoriali di:
Europa = è l'ambito territoriale corrispondente
all'estensione, presente e futura, della Giurisdizione del Parlamento
Europeo.
Nazione = è l'ambito territoriale di uno Stato
Circoscrizione = è l'estensione territoriale in
cui è diviso il territorio per le Circoscrizioni elettorali europee.
Regione, Dipartimento, Lander, ecc.= è l'estensione
territoriale in cui è istituzionalmente diviso il territorio di
ogni singola Nazione.
Provincia = è l'estensione territoriale che comprende
più Comuni ed in cui viene suddivisa la regione.
Comune = è l'ente territoriale elementare definito
e circoscritto da particolari pertinenze storiche o tradizionali.
Quartiere = è l'estensione territoriale in cui
un comune viene suddiviso per esigenze amministrative.
Art. 10 - Organi della Federazione
Sono organi della Federazione:
- il Congresso della Federazione;
- il Presidente della Federazione;
- la Consulta del Presidente;
- il Consiglio della Federazione;
- il Comitato di Presidenza;
- l'Amministratore della Federazione;
- il Collegio della Federazione dei Revisori dei Conti;
- il Collegio della Federazione dei Probiviri.
Struttura della Federazione.
I responsabili dei vari settori coordinano ed attuano
le delibere degli organi della Federazione;
Responsabile delle Nazioni;
Responsabile dellOrganizzazione;
Responsabile della Propaganda;
Il Segretario sentito il Comitato Federale può
istituire nuovi settori.
Art. 11 - Il Congresso della Federazione
Il Congresso della Federazione è lorgano
rappresentativo di tutti gli associati delle nazioni della Federazione,
definisce ed indirizza le linee politiche e programmatiche del "MOVIMENTO
dei FEDERALISTI DEMOCRATICI EUROPEI" e può modificare lo Statuto.
Elegge il Presidente della Federazione, 6 membri del Comitato
di Presidenza della Federazione, 2 soci per ogni nazione quali membri
del Consiglio della Federazione.
Il Congresso Federativo viene convocato in via ordinaria
ogni 3 anni, è convocato dal Presidente della Federazione su delibera
del comitato di Federazione che stabilisce l'ordine del giorno, la data
e il luogo.
Art. 12 - Partecipano al Congresso della Federazione,
con diritto di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai
Congressi delle rispettive Sezioni Provinciali. Il Congresso della Federazione
è convocato dal Presidente della Federazione ogni tre anni in via
ordinaria; in via straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno
i due terzi dei membri del Consiglio della Federazione o il Presidente
della Federazione. Tutte le delibere vengono assunte a maggioranza semplice
e con la presenza della maggioranza assoluta dei delegati, salvo ove altrimenti
disposto dallo Statuto.
Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione
e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo
le modalità previste dal regolamento del Congresso.
Le modalità di calcolo e di individuazione dei
delegati e dei membri di diritto sono previste da apposito regolamento.
Non sono ammesse deleghe.
Art. 13 - Delegati
Il numero dei delegati viene così determinato,
su base Provinciale uno ogni centomila abitanti o frazione con un minimo
di tre basati sullultimo censimento ufficiale;
I soci del movimento che siano: - Parlamentari Nazionali
ed Europei; - Deputati Regionali e Consiglieri regionali; - Presidenti
e Vice Presidenti di Provincia; - Capigruppi nei Consigli Provinciali;
- Sindaci delle città con oltre 15.000 abitanti; - Coordinatori
Nazionali; - Coordinatori Regionali; - Segretari Provinciali; - Segretari
Comunali; - Responsabili Nazionali di Comitati, Circoli e Gruppi.
I Soci fondatori sono equiparati ai membri di diritto.
Art. 14 - Il Presidente
Il Presidente del movimento dei F.D.E. è eletto
dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste da apposito
Regolamento.
Resta in carica 3 anni e può essere rieletto.
Il Presidente dirige il Movimento e lo rappresenta in
tutte le sedi istituzionali e politiche. Convoca e presiede il Comitato
di Presidenza, il Consiglio Nazionale, e il Congresso Nazionale.
Nomina 6 membri del Comitato di Presidenza. Nomina i Responsabili
Europei di Settore. Nomina i Coordinatori Nazionali.
Il Presidente può nominare i membri della Consulta
del Presidente.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente,
il Comitato di Presidenza convoca immediatamente il Consiglio Nazionale
che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente
necessario per la convocazione del Congresso Nazionale.
Art. 15 - La Consulta del Presidente
Il Presidente può avvalersi della collaborazione
di una Consulta costituita da esponenti, anche esterni al Movimento, di
alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale.
La Consulta, nominata dal Presidente, ha il compito di
fornirgli indicazioni e proposte nonché di elaborare studi ed approfondimenti
sui principali temi di carattere politico.
Art. 16 - Il Consiglio della Federazione.
Il Consiglio della Federazione promuove e coordina lazione
politica generale del Movimento, in esplicazione degli indirizzi programmatici
elaborato dal Congresso della Federazione.
Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee
dimissioni di più della metà dei suoi membri. E' presieduto
dal Presidente della Federazione o da un suo delegato.
I membri del Consiglio della Federazione sono:
- il Presidente della Federazione;
- il Segretario Amministrativo Federale:
- i Coordinatori di ciascuna Nazione. In caso di impedimento
a partecipare alle sedute del Consiglio della Federazione, potranno
farsi sostituire dai rispettivi Segretari di ciascuna Nazione.
- i Coordinatori Regionali.
- il Presidente del Gruppo del Movimento alla Camera
dei Deputati,
- il Presidente del Gruppo del Movimento al Senato della
Repubblica,
- il rappresentante del Movimento al Gruppo parlamentare
europeo,
- il Responsabile Organizzativo della Federazione
- i responsabili Organizzativi di ogni Nazione
- i Responsabili dellUfficio Legislativo di ogni
Nazione.
- i responsabili regionali di ogni singola struttura
- i due soci del movimento per ogni Nazione eletti ogni
tre anni dal Congresso della Federazione.
- i soci fondatori del movimento
Il Consiglio della Federazione delibera validamente a
maggioranza semplice, ove non altrimenti previsto dallo Statuto, e con
la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti nominati
In caso di parità di voti, il voto del Presidente
della Federazione vale doppio.
Con apposita delibera, il Consiglio della Federazione
può estendere la partecipazione alle sue riunioni, in forma occasionale
o continuativa ed in veste di uditori, senza diritto di voto, anche ad
altri appartenenti al Movimento, od a sue strutture collaterali, direttamente
od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a
tecnici, per la trattazione di argomenti specifici. Tale delibera è
revocabile dal Consiglio stesso.
Coordinatori delle Nazioni di:
AUSTRIA; BELGIO; DANIMARCA;
FRANCIA; GERMANIA; GRECIA;
IRLANDA; ITALIA; LUSSEMBURGO;
PAESI BASSI ( OLANDA); PORTOGALLO; REGNO UNITO;
SPAGNA; SVEZIA; FINLANDIA
Negoziati di adesione con:
Polonia; Repubblica Ceca; Ungheria; Slovenia; Estonia;
Cipro;
Bulgheria; Lettonia; Littuania; Malta; Romania; Slovacchia;
Candidato: Turchia.
Art. 17 - Competenze del Consiglio della Federazione
E di competenza del Consiglio della Federazione:
a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della
Federazione;
b) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza
che non siano demandate, per legge o per statuto, ad altri organi;
c) deliberare in ordine alla decadenza dei suoi componenti;
d) approvare, modificare ed integrare il regolamento della
Federazione, quello
del Congressi della Federazione nonchè i regolamenti
Nazionali e Regionali;
e) stabilire le quote associative e la loro ripartizione;
f) verificare ladozione e lattuazione delle
sue delibere da parte delle Sezioni Nazionali del
Movimento;
g) vigilare sullosservanza dello Statuto e sul comportamento
politico di tutte le Sezioni;
h) gestire il fondo comune;
i) valutare eventuali richieste di riammissione al Movimento.
Al Consiglio della Federazione sono attribuiti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento, esso può
delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture
del Movimento.
Il Consiglio della Federazione nomina tra i propri membri
un comitato esecutivo, i cui poteri sono regolamentati da delibera del
Consiglio della Federazione stesso.
In caso di vacanza della carica di Presidente della Federazione,
spetta al Consiglio della Federazione la nomina di un nuovo Presidente,
che rimarrà in carica sino al successivo Congresso. Il Consiglio
della Federazione dura in carica tre anni. Esso si riunisce su convocazione
del Presidente della Federazione, che lo presiede, almeno una volta ogni
tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta
dei suoi componenti. In assenza del Presidente della Federazione, il Consiglio
della Federazione è presieduto da un suo delegato.
Il membro eletto al Consiglio della Federazione che, senza
giustificato motivo, risulti assente a due riunioni, anche non consecutive,
o perda la qualità di socio o subisca un impedimento permanente
è considerato decaduto. In questo caso, entro sessanta giorni dallavvenuta
decadenza, il Consiglio della federazione nominerà colui che, nella
relativa elezione, sia risultato primo dei non eletti. Analogamente si
provvederà alla sostituzione del membro dimissionario, decaduto
o deceduto. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri
del Consiglio della Federazione comportano la convocazione automatica
entro 120 giorni del Congresso straordinario; in questo caso, i termini
di convocazione di tutte le Assemblee e i Congressi necessarie ad eleggere
i delegati di tutti i livelli organizzativi, verranno dimezzati.
I poteri e le competenze del Consiglio della Federazione
vengono, per questo periodo di tempo, assunte dal Presidente della Federazione
o, per impedimento o dimissioni di questultimo, dal Segretario del
Consiglio della Federazione. Sino alla nomina del nuovo Consiglio della
Federazione non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.
Il Consiglio della Federazione, su richiesta del Presidente
della Federazione, può sciogliere il Consiglio Nazionale che operi
in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa stabilita
dal Congresso della Federazione, sostituendolo con un Commissario Federale.
Tale deliberazione motivata, deve essere assunta con
la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio della Federazione.
In occasione di consultazioni elettorali politiche o europee,
il Consiglio della Federale, sentito il parere dei Coordinatori Nazionali,
delibera, sulla base dei candidati proposti da ciascun Consiglio Nazionale,
la composizione delle liste e la designazione dei capolista laddove previsti.
Il Consiglio della Federazione potrà emanare, di volta in volta,
appositi regolamenti cui si dovranno attenere i singoli candidati sia
perché venga accettata la loro candidatura sia per lo svolgimento
delle campagne elettorali.
Art. 18 - Convocazione del Consiglio della Federazione.
Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale in via ordinaria
almeno due volte all'anno.
Il Consiglio Nazionale è convocato altresì
ogni volta che lo richieda almeno ¼ dei suoi componenti. La richiesta,
sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno
da porre in discussione, deve essere presentata al Presidente del Movimento
che fissa la data ed il luogo del Consiglio Nazionale e provvede alla
convocazione entro 60 giorni.
Art. 19 - Il comitato di presidenza
Il Comitato di Presidenza dà attuazione alle deliberazioni
del Congresso della Federazione e del Consiglio della Federazione. Coordina
le attività del Movimento e dei gruppi parlamentari.
Il Comitato di Presidenza è composto da :
- il Presidente del Movimento;
- .6 membri eletti dal Congresso della Federazione;
- i parlamentari Europei del movimento e i capi gruppo
di Senato e Camera;
- 6 membri nominati dal Presidente stesso;
- l'Amministratore Federale e quelli Nazionali;
- i Coordinatori Nazionali;
- i Presidenti delle Giunte Regionali aderenti al Movimento.
I componenti elettivi del Comitato di Presidenza restano
in carica 3 anni.
Il Comitato di Presidenza in particolare:
approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo
del Movimento Politico;
nomina i Revisori dei Conti per le verifiche contabili
secondo quanto previsto dall'art. 47;
emana tutte le norme regolamentari necessarie per
l'attuazione dello Statuto.
Possono essere invitati al Comitato di Presidenza soci
del Movimento affinché riferiscano su fatti o argomenti determinati.
In caso di perdita della qualità di socio, dimissioni
o impedimento permanente di un membro elettivo, questi è sostituito
da colui che sia risultato primo dei non eletti nella votazione relativa.
In mancanza, i membri residui del Comitato di Presidenza provvedono alla
sostituzione per cooptazione scegliendo fra i membri del Consiglio Nazionale
eletti dal Congresso Nazionale.
In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi, è
convocato il Consiglio della Federazione per una nuova elezione.
Entro 30 giorni dall'elezione da parte del Congresso della
Federazione dei 6 componenti elettivi del Comitato di Presidenza, il Presidente
provvede al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 2, punto 4,
del presente articolo.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno
dei membri nominati dal Presidente, questi provvede alla sostituzione.
Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza.
Art.20 - L'Amministrazione della Federazione.
L'Amministratore della federazione ha la legale rappresentanza
del Movimento Politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna
limitazione, per gli atti riferiti agli Organi della Federazione, con
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli è
abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalle singole Leggi
Nazionali.
L'Amministratore della Federazione è eletto dal
Consiglio della Federazione su proposta del Comitato di Presidenza.
L'Amministratore della Federazione fa parte del Comitato
di Presidenza.
Le funzioni sono descritte nell'articolo 21 in quanto
compatibile con la funzione della Federazione.
Art.21 - Funzioni dell'Amministratore Nazionale
L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza
del Movimento Politico e svolge l'attività negoziale necessaria
per il raggiungimento dei fini associativi. Rappresenta in giudizio il
Movimento Politico e nomina difensori e procuratori.
L'Amministratore Nazionale svolge e coordina le attività
necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento; esegue
le delibere del Comitato di Presidenza e quello Nazionale relative alla
gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.
Può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa
la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento;
effettua pagamenti, incassa crediti; può rinunciare a diritti e
sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici
o comunque dovuti per legge.
Predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo e li presenta al Comitato di Presidenza per l'approvazione.
Informa periodicamente il Comitato di Presidenza della
situazione economico - finanziaria del Movimento.
Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse
secondo i criteri determinati dal Comitato di Presidenza e dalle norme
regolamentari.
Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e
predispone i rendiconti richiesti dalla legge.
L'Amministratore Nazionale è il solo autorizzato,
in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo
del contrassegno elettorale; svolge tale funzione per mezzo di procuratori
speciali all'occorrenza nominati.
L'Amministratore Nazionale predispone le procedure per
la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò
che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.
Ogni Organo Periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa
e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore
Nazionale.
Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore
della federazione o di quello Nazionale è motivo di azione disciplinare
nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più
gravi, il commissariamento dell'Organo.
Art.22 - Assemblea dei Coordinatori Nazionali.
L'Assemblea ha la funzione di coordinare l'attività
politica ed organizzativa del Movimento a livello nazionale, regionale,
provinciale e locale secondo le direttive del Presidente della Federazione
e le indicazioni del responsabile Organizzativo della Federazione. E'
presieduta dal Presidente ed è composta dai Coordinatori Nazionali,
dall'Amministratore della Federazione e dai responsabili della struttura
a livello Federale e Nazionale.
Il Presidente del Movimento nomina il Segretario dell'Assemblea
che ne coordina l'attività.
Art.23 - Responsabili della Federazione di Settori
di attività.
Sono nominati dal Presidente i responsabili della Federazione
dei settori:
Organizzazione; Propaganda;
Essi collaborano con il Presidente al fine di coordinare
l'attività del Movimento nei rispettivi settori di competenza.
Il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, può
istituire nuovi settori.
Art.24- Finanziamento delle attività del Movimento
Politico dei Federalisti Democratici Europei
Le attività del Movimento sono finanziate da:
quote associative versate dai soci;
quote di affiliazione delle strutture e delle altre
associazioni;
contributi volontari di soci o di terzi;
contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;
contributi pubblici;
sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività
di raccolta ammessa dalla legge;
L'ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione
e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee rappresentative è
stabilito dal Comitato di Presidenza sentito l'Amministratore della Federazione
e quello delle Singole Nazioni.
Il Comitato di Presidenza determina i criteri di ripartizione
delle risorse fra gli Organi della Federazione, Nazionali e Periferici,
del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall' Amministratore
Federale.
Ogni quota associativa è destinata a finanziare
le attività degli organi federali, nazionali e locali ed è
ripartita come segue:
sede Federale 10%
sede nazionale 20%
organi locali 70%.
i contributi degli eletti nelle Assemblee dei singoli
paesi, quelli relativi agli eletti al parlamento Europea e quelli pubblici
vengono sono così ripartiti:
alla sede della Federazione 50%;
alla singole sede Nazionali di provenienza del contributo
50%;
La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione
tra gli organi locali del Movimento Politico sono predisposta con Regolamento
dal Comitato di Presidenza della Federazione.
Art. 25 -Revisori Contabili
I Revisori Contabili sono nominati dal Comitato di Presidenza.
E' richiesta la qualifica di Revisore Contabile iscritto
al Registro istituito nelle singole nazione in attuazione della Direttiva
n. 84/253/CEE.
I Revisori Contabili durano in carica 3 anni e possono
ricevere l'incarico anche più volte consecutivamente.
Art. 26-Commissariamento
Il Comitato di Presidenza può, ove ricorrano gravi
motivi, commissariare gli Organi delle singole Nazioni delle organizzazioni
interne al Movimento.
Analogamente il Comitato di Presidenza ( Nazionale), sempre
nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere gli Organi Periferici
elettivi, sentito il Coordinatore Regionale, nominando un Commissario
per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Organo.
Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilità
di funzionamento di un Organo Collegiale, la commissione di irregolarità
di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire
gli obiettivi proposti.
In casi gravi ed urgenti il Presidente direttamente o
delegando il Responsabile organizzativo della Federazione oppure il Coordinatore
Nazionale o delegando il responsabile organizzativo Nazionale possono
adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento
che dovranno essere convalidati dal Comitato di Presidenza nella prima
riunione successiva all'emissione del provvedimento.
Art. 27- Sospensione di un socio dall'attività
del Movimento
In casi di particolare gravità il Responsabile
Organizzativo della Federazione o del Nazionale può decidere in
via immediata di sospendere un socio dall'attività del Movimento.
In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento disciplinare, nei
confronti dell'interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente.
Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione.
I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dal Comitato
di Presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.
Art. 28 - Collegio Federale dei Probiviri.
Il Collegio Federale dei Probiviri è composto da
3 membri effettivi e da 2 membri supplenti eletti dal Consiglio della
Federazione secondo le modalità previste da apposito Regolamento.
Possono essere eletti Probiviri Federali solo i soci che
abbiano almeno 40 anni di età e che non facciano parte del Comitato
di Presidenza e dei Coordinatori Nazionali.
I componenti del Collegio Federale dei Probiviri restano
in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Federale dei Probiviri nomina nel suo seno
un Presidente ed un Segretario del Collegio.
Il Collegio Federale dei Probiviri è competente
a giudicare:
a. le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento
che ricoprano cariche nazionali oppure siano Coordinatori Regionali, Parlamentari,
Presidenti di Regione;
b. i ricorsi relativi ai Congressi Provinciali;
c. i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto
degli atti adottati dagli Organi del Movimento Regionali e Nazionali;
d. i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra Organi del
Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un Organo Regionale o Nazionale;
e. i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione
degli eletti nel Congresso Nazionale, con esclusione del Presidente e
dei membri elettivi del Comitato di Presidenza.
In ordine alle decisioni di cui al precedente punto e)
il Collegio Federale dei Probiviri è giudice unico non appellabile;
è ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo,
in relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio.
Il Collegio Federale dei Probiviri è giudice d'appello
contro le decisioni dei Collegi Nazionali dei Probiviri.
Art. 29-Potere regolamentare del Comitato di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza provvede all'emanazione di tutte
le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto.
Art. 30-Modifiche statutarie
Le modifiche statutarie del F.D.E. sono di competenza
esclusiva del Congresso della Federazione.
Le delibere sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti purché costituiscano almeno i 2/3 degli
aventi diritto al voto.
Il Congresso della Federazione può tuttavia delegare
al Consiglio della Federazione la potestà di modificare tutti o
parte degli articoli dello Statuto.
La delega al Consiglio della Federazione deve essere approvata
con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto al Congresso della
Federazione; le modifiche devono essere approvate, a loro volta, dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Federazione.
Art. 31- Potere di omologazione del Consiglio della
Federazione sui Statuti delle Nazioni.
Il Consiglio della Nazione redige ed approva lo Statuto
e lo invia al Consiglio della Federazione.
Il Consiglio della Federazione esamina, modifica ed approva
lo Statuto delle singole Nazioni. prima della loro entrata in vigore.
Art. 32 - Potere regolamentare del Comitato Nazionale.
Ogni Comitato Nazionale provvede allemanazione di
tutte le norme regolamentari necessarie allesecuzione del proprio
Statuto.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I) In deroga a quanto previsto dal presente statuto, è
conferito al Consiglio della Federazione, su proposta del Comitato di
Presidenza, fino al 31/12/2004, il potere di modificarlo per adeguarlo
alle eventuali diverse esigenze.
II) Al Consiglio Della Federazione è conferito
il potere di nomina dei quadri del movimento fino alla loro regolare costituzione. |